È stata approvata la legge 17 maggio 2022, n. 61 che contiene le “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta”, entrata in vigore il 26 giugno.
Ma cosa si intende per Prodotti a chilometro zero?
Il testo di legge finalmente fornisce una definizione chiara precisando che devono essere prodotti in un raggio massimo di 70 chilometri dal luogo di vendita o comunque provenienti dalla stessa provincia del luogo di vendita e si aggiunge che ci dovrà essere un solo intermediario lungo la filiera tra produttore e consumatore finale dei prodotti agricoli e alimentari nazionali. Tali prodotti saranno riconoscibili da un apposito logo che sarà esposto solo nei luoghi di vendita (mercati, ristorazione, somministrazione, esercizi commerciali) ma non sulle confezioni dei prodotti alimentari.
L’intento quindi è sicuramente quello di valorizzare i prodotti di qualità e quello di fornire ai consumatori una informazione corretta in merito all’origine e alla specificità di tali prodotti.
Per quanto riguarda invece la filiera corta, i prodotti caratterizzati da questa dicitura devono arrivare al consumatore finale passando al massimo attraverso un intermediario.
L’articolo 6, modificato al Senato, disciplina la promozione dei prodotti a chilometro zero e a filiera corta nella ristorazione collettiva e prevede «che per i servizi di ristorazione la valutazione dell’offerta tiene conto, della qualità dei prodotti alimentari, con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali e di prodotti a denominazione protetta e indicazione geografica tipica, del rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti, della qualità della formazione degli operatori e della provenienza da operatori dell’agricoltura biologica e sociale».
Le sanzioni
Il passaggio al Senato ha soppresso il criterio di premialità previsto per l’utilizzo dei prodotti a chilometro zero e a filiera corta rispetto, a parità di offerta, ad altri prodotti di qualità (biologici, tipici, tradizionali, a denominazione protetta o da agricoltura sociale). Per chi utilizzi la definizione a chilometro zero e a filiera corta in maniera non conforme è prevista una sanzione amministrativa da 1.600 a 9.500 euro. Le funzioni di controllo e di sanzione sono attribuite alle Regioni. Nel caso dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura il controllo spetta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che si avvale delle Capitanerie di Porto.
Segnaliamo inoltre che in seno ad UNI – Ente di Normazione Italiano – è nato un progetto di prassi di riferimento “Linee Guida per la definizione del Prodotto agroalimentare Km 0”, tutt’ora in fase di definizione, elaborato con la Provincia autonoma di Trento. Il documento definisce tra l’altro i requisiti nonché le modalità di verifica e di attestazione della provenienza dell’ambito territoriale del prodotto, così come le modalità di una corretta informazione al consumatore attraverso la comunicazione commerciale e l’etichettatura di prodotto. Una parte è infine dedicata alle responsabilità degli operatori del settore alimentare.
“La legge 61/2022 è per noi di Territori Sostenibili di grande importanza in quanto ci permette di proseguire nello sviluppo progettuale, nell’ambito di confini normativi precisi. Basti pensare al progetto “Rifugi sostenibili” che stiamo supervisionando al Passo del Tonale, dove per la prima volta al mondo i menu proposti nei due rifugi sul Ghiacciaio Presena hanno ricevuto la certificazione secondo lo standard ISO/TS 17033“